1. per l’anno 2006 vengono fissate le seguenti aliquote ICI: |
a) 5 (cinque) per mille per immobili adibiti ad utilizzazione abitativa ed abitazione principale da parte del proprietario o avente diritto di godimento ai sensi dell’´art. 3 - comma 1- del D.L.vo 30.12.1992, n. 504 nonché per gli alloggi locati a locatari con residenza anagrafica presso l’unità abitativa ed adibite a residenza principale da parte dello stesso - si precisa ai sensi dell’art. 4, comma. 1 D.L. n. 437/1996), che deve trattarsi di contratto di locazione registrato in quanto la legge lo prescrive; Abitazioni locate con contratti di locazione abitativa agevolati secondo accordi territoriali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e art. 1 del D.M. 30.12.2002. b) 7 (sette) per mille per unità abitative non principali od equiparate all’abitazione principale; La maggiore aliquota del 07 per mille non viene applicata per unità immobiliari possedute da parte delle persone ricoverate permanentemente in case di riposo o di cura ed adibite ad abitazione principale alle stesse persone nonché per le unità immobiliari adibite dal proprietario o dai suoi parenti per l'esercizio di una attività imprenditoriale ricettiva di affittacamere o affitto di appartamenti secondo le modalità previste dal D.P.G.P. n. 32 dd. 27.08.1996 c) 5 (cinque) per mille per tutti gli altri immobili. |
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2. per l’anno 2006 viene stabilita una detrazione d’imposta per l’abitazione principale del proprietario od avente diritto ai sensi dell’´art. 3 - comma 1- del D.L.vo 30.12.1992, n. 504 di Euro 258,00; |
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3. Per l'anno 2006 viene stabilita una detrazione d’imposta per l’abitazione principale del proprietario o avente diritto ai sensi dell’art. 3 coma 1 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 di Euro 350 per le unità immobiliari classificate nella categoria da A2 a A6 qualora il reddito complessivo delle persone che occupano l’unità immobiliare non supera il doppio del minimo vitale come determinato annualmente secondo il DPGP dd. 11.8.2000 n. 30. Le modalità per la concessione della detrazione maggiorata vengono stabilite come segue: · come reddito complessivo per il calcolo del minimo vitale è rilevante la somma dei redditi imponibili di tutte le persone che hanno aquisito la loro residenza anagrafica nell'immobile concernente; · la detrazione maggiorata può essere applicata esclusivamente su abitazioni, nei quali il proprietario rispettivamente l'avente diritto ai sensi dell'art. 3 comma 1del D.L. 30/12/1992 n. 504 stesso ha la residenza anagrafica; · determinante per il calcolo del minimo vitale è il reddito imponibile dell'anno precedente; · la detrazione maggiorata può essere applicata anche su abitazioni, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata; · la dichiarazione sui redditi imponibili avviene a propria responsabilità su carta libera, utilizzando modulo idoneo. La domanda deve essere presentata presso gli uffici comunali entro il 30 settembre dell'anno in corso. |
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4. per le unità abitative in proprietà dell’IPEA della Provincia Autonoma di Bolzano locate ad aventi diritto viene fissata un’aliquota del 5 (cinque) per mille;
la tassa può essere pagata in unica soluzione entro il 20 dicembre 2006! il pagamento può essere eseguito tramite bollettino postale (c/c 14721393) intestato al Comune di Nova Levante oppure direttamente tramite bonifico bancario (c/c 29000, ABI 8161 CAB 58650; BBAN: L 08161 58650 000300290009 - Cassa Raiffeisen di Nova Levante). |