1.    di determinare l’importo di detrazione per l’abitazione principale ICI per l’anno 2008, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e succ. modifiche, in misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare (inc. le pertinenze), dando atto che l’equilibrio di bilancio è comunque rispettato;

 

2.    di mantenere un’aliquota ICI del 4 per mille,  escluse le abitazioni non adibite ad abitazioni principali, per le quali viene fissata l'aliquota ICI in misura del 5 per mille;