1) di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996, n. 662, nel modo seguente: |
· 4 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, così come definite nel vigente regolamento ICI, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n20 dd. 06.11.2002 |
· 4 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con la presente deliberazione una apposita aliquota; |
· 7 per mille per: |
a) gli immobili aventi le caratteristiche di "seconda casa" (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai soggetti indicati all’art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L); |
b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all’anno; |
c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell’alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica; |
d) alloggi sfitti per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge 431/98. |
2) di confermare per l’anno 2005 l’importo di € 232,40 per la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall’art. 8 - comma 2 - del Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23.12.1996, n. 662, come stabilito con la deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 27.12.2001; |