1. Di fissare ai sensi del D.lgs. n. 504 del 23.12.1992 art. 8, la detrazione per la prima abitazione con decorrenza dal 01.01.2007 in 258,00 Euro e di concedere questa detrazione anche all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata per i suoi appartamenti.

 

2. Di fissare ai sensi del D.lgs. n. 504 del 23.12.1992 art. 6, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) con decorrenza 01.01.2007 al 4,6 o/oo (per mille).

 

3a. Di fissare ai sensi del D.lgs. n. 504 del 23.12.1992 art. 6, comma 2, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le seconde case secondo la delibera del consiglio comunale n. 81 del 18.12.2002 con decorrenza 01.01.2007 al 7 o/oo (per mille).

 

3b. Di fissare ai sensi del D.lgs. n. 504 del 23.12.1992 art. 6, comma 2, l'aliquota dell'im-posta comunale sugli immobili (ICI) per affittacamere secondo la L.P. N. 12/1995 con decorrenza 01.01.2007 al 4,6 o/oo (per mille).

 

3c. Di non modificare i valori minimi per le aree fabbricabili, approvati con delibera del consiglio comunale no. 06 del 24.02.2005, e di applicare gli stessi valori anche per l’anno 2007.