PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L�ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GI� DISPOSTO PER L�ANNO 2008

omissis

Imposta comunale sugli immobili (ICI):  determinazione dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso,

- che il Consiglio comunale con delibera n. 20 del 14.06.2007 ha approvato il nuovo regolamento sull`imposta comunale sugli immobili (ICI);

- che con l’art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, é stata prevista la possibilit�  di stabilire la detrazione per l’abitazione principale anche in misura superiore a Lire 500.000.- e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unit�  a condizione che sia rispettato l’equilibrio del bilancio e che non venga stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unit�  immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

- che in questo caso, secondo l’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, testo vigente, il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per gli alloggi non locati;

Vista la legge 388/2000;

 

Dato atto che le minori entrate dall’ICI non incidono negativamente sul bilancio e perciò la situazione economica del Comune permette, l’esenzione della prima casa;

Ritenuto opportuno, nell’anno 2008 di esentare dall’ICI l’abitazione principale con pertinenza;

 

Visti i pareri favorevoli preventivi ai sensi dell'art. 56 della L.R. del 04.01.93 n. 1, sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10;

 

Visto il vigente Ordinamento dei Comuni;

 

d e l i b e r a

ad unanimitá,

espressi per alzata di mano,

presenti e votanti 15 consiglieri

 

1.       di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 nella misura del 5/1000 (cinque per mille) per tutte le categorie.

2.       per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 n.t.v., è stabilita in misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unit�  immobiliare.

Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare all’organo deliberante reclamo avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall’esecutivit�  della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.