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Imposta comunale sugli immobili (ICI): determinazione dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 |
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IL CONSIGLIO COMUNALE |
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Premesso, |
- che il Consiglio comunale con delibera n. 20 del 14.06.2007 ha approvato il nuovo regolamento sull`imposta comunale sugli immobili (ICI); |
- che con l’art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, é stata prevista la possibilit� di stabilire la detrazione per l’abitazione principale anche in misura superiore a Lire 500.000.- e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unit� a condizione che sia rispettato l’equilibrio del bilancio e che non venga stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unit� immobiliari tenute a disposizione del contribuente; |
- che in questo caso, secondo l’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, testo vigente, il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per gli alloggi non locati; |
Vista la legge 388/2000; |
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Dato atto che le minori entrate dall’ICI non incidono negativamente sul bilancio e perciò la situazione economica del Comune permette, l’esenzione della prima casa; |
Ritenuto opportuno, nell’anno 2008 di esentare dall’ICI l’abitazione principale con pertinenza; |
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Visti i pareri favorevoli preventivi ai sensi dell'art. 56 della L.R. del 04.01.93 n. 1, sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10; |
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Visto il vigente Ordinamento dei Comuni; |
d e l i b e r a ad unanimitá, espressi per alzata di mano, presenti e votanti 15 consiglieri |
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1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 nella misura del 5/1000 (cinque per mille) per tutte le categorie. |
2. per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 n.t.v., è stabilita in misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unit� immobiliare. |
Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare all’organo deliberante reclamo avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall’esecutivit� della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. |