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Imposta comunale sugli immobili (ICI): determinazione dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 |
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IL CONSIGLIO COMUNALE |
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Premesso, |
- che il Consiglio comunale con delibera n. 20 del 14.06.2007 ha approvato il nuovo regolamento sull`imposta comunale sugli immobili (ICI); |
- che con l’art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, é stata prevista la possibilità di stabilire la detrazione per l’abitazione principale anche in misura superiore a Lire 500.000.- e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità a condizione che sia rispettato l’equilibrio del bilancio e che non venga stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente; |
- che in questo caso, secondo l’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, testo vigente, il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per gli alloggi non locati; |
Vista la legge 388/2000; |
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Dato atto che le minori entrate dall’ICI non incidono negativamente sul bilancio e perciò la situazione economica del Comune permette, l’esenzione della prima casa; |
Ritenuto opportuno, nell’anno 2008 di esentare dall’ICI l’abitazione principale con pertinenza; |
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Visti i pareri favorevoli preventivi ai sensi dell'art. 56 della L.R. del 04.01.93 n. 1, sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10; |
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Visto il vigente Ordinamento dei Comuni; |
d e l i b e r a ad unanimitá, espressi per alzata di mano, presenti e votanti 15 consiglieri |
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1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 nella misura del 5/1000 (cinque per mille) per tutte le categorie. |
2. per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 n.t.v., è stabilita in misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare. |
Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare all’organo deliberante reclamo avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. |