11.06.2008

Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2008 nr. 93 è stata introdotta a decorrere dal 2008 l'esenzione ICI per tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Restano tuttavia escluse dall'esenzione (e quindi continueranno a pagare l'ICI) le abitazioni classificate nelle categorie catastali A\1 (abitazioni di tipo signorile) A\8 (ville) e A\9 (castelli e palazzi eminenti) e quelle dei cittadini italiani residenti all'estero. In questi casi si potrà tuttavia continuare a godere della detrazione comunale.

L'esenzione è estesa:

  • alle pertinenze delle abitazioni principali classificate nelle categorie C/2 (magazzini, cantine e soffitte), C/6 e C/7 (garage, box, posti auto), purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle abitazioni. Requisito fondamentale è che il proprietario dell'abitazione sia anche il proprietario della relativa pertinenza;
  • alle abitazioni concesse in uso gratutito (comodato) a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il 2° grado, purché il parente abbia stabilito la propria residenza nell'abitazione concessa e previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva all'ufficio entrate tributarie del Comune di Bolzano (modello disponibile in ufficio e in internet);
  • alle abitazioni principali possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari;
  • alle abitazioni e relative pertinenze delle cooperative a proprietà indivisa assegnate come abitazioni principali ai soci;
  • agli alloggi assegnati dall'IPES (in questo caso a beneficiare dell'esenzione è l'IPES);
  • all'abitazione posseduta dell'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di sentenza di separazione purchè non sia proprietario di altra abitazione nel Comune e vi sia la residenza del coniuge assegnatario nella ex casa coniugale.

Sostanzialmente inviariate le aliquote per alloggi affittati con o senza contratto convenzionato, per gli alloggi sfitti, uffici, negozi e aree fabbricabili.

Per coloro che effettuano pagamenti ICI, la scadenza è rimasta invariata al 16.06.2008 per l'acconto e al 16.12.2008 per il saldo.
Chi ha già effettuato versamenti non dovuti a seguito del D.L. 93/2008 potrà chiedere il rimborso.
La presentazione della dichiarazione ICI del 2007 (acquisti o vendite avvenute nel 2007) ha scadenza 30.09.2008.

 

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ESTRATTO ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI DEL COMUNE DI BOLZANO PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008

ICI: Aliquote e detrazione per l'abitazione principale - anno 2008

IL CONSIGIO COMUNALE

omissis

d e l i b e r a

1. di fissare per l’anno 2008 le seguenti detrazioni ICI ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) detrazione di 258 EURO ai soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) detrazione di 310 EURO per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all’anno 2007 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l’anno 2008 con decreto del Presidente della Giunta Provinciale. Il reddito familiare da prendere in considerazione è il reddito complessivo (al netto della detrazione per l‘abitazione principale) di tutti i componenti del nucleo familiare. Per la determinazione dei componenti del nucleo familiare si fa riferimento alla situazione al 1° gennaio 2008.

2. la detrazione di cui al precedente punto 1 lettera b) sarà concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 della composizione del nucleo familiare e del reddito familiare percepito nel 2007, su un modulo predisposto dal Comune e consegnato all’ufficio competente, entro il 31.12.2008.

3. di fissare le aliquote nella seguente misura:

- 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/98;

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;

- 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

4. di dare atto che nei seguenti casi non si applica l’aliquota del 9 per mille:

 - le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e collaterale entro il secondo grado a condizione che l’usuario (il parente) abbia la residenza presso l’abitazione stessa e venga presentata da entrambe le parti (soggetto passivo e parente) una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 entro i termini stabiliti dall’art. 4 del regolamento ICI.

- le abitazioni per le quali è stato registrato un contratto di comodato gratuito presso l'Agenzia delle Entrate;

- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero;

- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad una singola unità, per le quali viene assolta l’imposta di soggiorno in questo comune;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo, dai figli o dal coniuge per motivi di lavoro o di studio, limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso è necessario presentare all’ufficio entro la data prevista dal D.Lgs. 504/92 per il termine del primo versamento ICI dovuto per l’anno 2008 un’attestazione del datore di lavoro o dell’istituto scolastico;

l’abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari abbia la residenza;

- L’abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza;

- le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all’uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all’integritá fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta Comunale.

E’ ammesso inoltre, nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività della stessa, ricorso alla Sezione Autonoma del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.