REGOLAMENTO ICI

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

visti gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento

 

Art. 1

 

Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

 

1. Si stabilisce che l’esenzione dall’ICI, prevista all’art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale, secondo quanto previsto all’art. 73 comma 1, lettera C) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Art. 2

 

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

 

1. Anche se distintamente iscritte in catasto agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale gli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresí, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

Art. 3

 

Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d’uso a parenti

 

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.

L’agevolazione si intende rapportata al periodo dell’anno per il quale esistono i presupposti.

 

2. Per poter fruire l’agevolazione di cui al precedente comma, sia il titolare che il parente, devono probare la concessione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione ICI.

 

Art. 4

 

Rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili

 

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.

 

 

Art. 5

 

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

 

2. La tabella di cui al comma 1 puó essere modificata periodicamente con deliberazione di consiglio comunale.

 

Art. 6

 

Immobili di interesse storico ed artistico

 

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10 del dlgs 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni, la base imponibile é costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni (cat. A) per la zona censuaria nella quale é sito il fabbricato. Se il fabbricato é di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani é determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a metri quadri 18.

 

Art. 7

 

Riduzione dell’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

 

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metá dell’imposta prevista dall’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 504/92 sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integritá fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale.

 

Art. 8

 

 

Versamenti

 

 

1. L’imposta é di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri

 

 

·         purché il versamento corrisponda all’intera proprietá dell’immobile condiviso;

 

 

·         per i casi di contitolaritá all’interno del nucleo familiare.

 

 

2. I versamenti d’imposta possono essere effettuati tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, ovvero tramite i soggetti iscritti negli appositi albi, mediante versamento su c/c postale intestato al tesoreriere, o direttamente presso il tesoriere stesso.

 

La scelta del sistema di versamento sará deliberato a parte dalla giunta comunale.

 

 

3. Non si fa luogo al versamento se l’imposta complessivamente dovuta per l’anno di riferimento è uguale o inferiore a 10 euro. Tuttavia se l’importo dovuto a titolo di acconto non supera 10 euro, ma l’ammontare risultante dalla somma di acconto e saldo supera tale importo, il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto in sede di saldo .

 

 

 

4. Oltre alle modalità di versamento previste all’art. 10 del dlgs 504/92 nel testo vigente, l’imposta dovuta al comune per l’anno in corso può essere versata con le seguenti modalitá:

 

I^ rata: entro il 16 giugno, pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;

II^ rata: dal I al 16 dicembre, a saldo della imposta dovuta per l’intero anno.

 

Entrambe le rate vengono calcolate sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.

 

 

Art. 9

 

 

Rimborsi

 

 

1.Il contribuente puó chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui é stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso é intervenuta decisione definitiva.

 

 

2. Sulle somme da rimborsare spettano dalla data di pagamento gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. calcolati nella misura pari al tasso vigente per ciascuna annualitá interessata dal rimborso.

 

 

Art. 10

 

 

Accertamenti

 

 

1. Si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.97, n. 218.

 

 

2. Nelle annualità in cui vigeva l'obbligo di presentare, in luogo della dichiarazione, una comunicazione ICI di variazione la mancata o tardiva presentazione della stessa é sanzionata nella misura pari a euro 103,00 per ciascuna unità immobiliare.

 

 

3. Sulle somme non versate vengono computati gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. calcolati nella misura pari al tasso vigente per ciascuna annualitá interessata dall'accertamento.

 

 

Art. 11

 

 

Entrata in vigore

 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

 

 

 

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Allegato :

 

 

 

Tabelle per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ( art. 5 del regolamento ).