Visto l’art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504, integrato con lart. 15, comma 6, della legge 24.12.1993, n. 537, che prevede la facoltà di aumentare la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini dell’imposta comunale sugli immobili;

Visto l’art. 3, comma 55 della legge dd. 23.12.1996, n. 662;

Visto l’art. 53 - 59 della Legge dd. 23.12.1996, n. 663, concernente le nuove disposizioni per la determinazione del l’aliquota ICI;

Che con deliberazione consiliare n. 79 dd. 15.12.2004 è stato deliberato di aumentare per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 55 della legge dd. 23.12.1996, n. 662 la detrazione dell’ICI per la prima abitazione da Euro 240,00 a Euro 250,00 e di applicare per l’abitazione principale e pertinenza in linea di massima una detrazione di Euro 250,00;

Che il Consiglio comunale è dell’opinione di aumentare la detrazione in relazione a dimostrabili situazioni di carattere sociale;

Vista la proposta presentata dalla Giunta comunale;

Visto il parere favorevole tecnico e contabile;

Vista la legge dd. 23.12.1999, n. 488;

Visto il T.U.O.C., approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;

Presenti n. 19 consiglieri, tutti votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera

con n. 15. voti favorevoli e n. 4 astensione al voto:

  1. Di aumentare per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 3, comma 55 della legge dd. 23.12.1996, n. 662 la detrazione dell’ICI per la prima abitazione da Euro 250,00 a Euro 258,23 e di applicare per l’abitazione principale e pertinenza in linea di massima una detrazione di Euro 258,23 e cioè per i contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi.

  1. Di determinare la detrazione dell’ICI per la prima abitazione nell’ipotesi di presupposti socialmente precari in Euro 365,00, nel caso che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Valore catastale rivalutato dell’immobile

  • non superiore a Euro 130,000,00

  1. Il reddito imponibile della famiglia non è superiore al doppio dell’importo del minimo vitale;

Secondo l’art. 6 del D.P.G.P. dd. 01.02.1991, n. 2 risultano per il momento i seguenti importi del reddito:

  • Singola persona: Euro 10.483,20

  • n. 2 persone: Euro 13.715,52

  • n. 3 persone: Euro 17.821,44

  • n. 4 persone: Euro 21.490,56

  • n. 5 persone: Euro 24.897,60

  • n. 6 persone: Euro 27.955,20

  1. Non siano possessori, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul territorio nazionale o all’estero con esclusione dell’unico garage o posto macchina al servizio dell’abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori a Euro 1,29.

  1. Che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare, secondo punto 2.

  1. Le domande secondo punto 2, redatte in carta libera utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio tasse del Comune e firmate dagli interessati, devono essere presentate all’ufficio tasse, che ne rilascia ricevuta, presso il Municipio di Chiusa, entro il 31. marzo 2006.

  1. Di determinare, per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune di principio nella misura del 4,7 per mille.

  1. Per tutti gli appartamenti della cat. A 1 fino A 11, escluso A 10 verrà applicato l’aliquota ICI di 6 per mille, eccetto le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) con la seguente dicitura:

  1. appartamento principale per il proprietario e in possesso della residenza anagrafica in Comune

  2. appartamento principale per parente in linea diretta fino al 3. grado ed affini fino al 2. grado.

  3. persone con un contratto d’affitto registrato per le quali abitazioni costituisce abitazione principale e sono in possesso della residenza anagrafica.

  4. persone, le quali sono in possesso dei requisiti secondo punto a) e punto b) nonché occupano gratuitamente appartamenti in proprietà di società.

  5. persone in possesso di un’autorizzazione amministrativa di garni

  1. Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.

  1. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, può essere presentato opposizione avverso questo atto davanti alla Giunta comunale.

  1. Di dare atto che entro 60 giorni dall’esecutività del presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano.