Imposta comunale sugli immobili (ICI): Determinazione delle aliquote e della deduzione per l'anno 2005

Visto il decreto legislativo del 30.12.1992, n. 504, art. 1 fino art. 18, con il quale a partire dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili fu istituita;

visto l’art. 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali), in base al quale spetta al Comune determinare ogni anno entro dicembre l’aliquota da applicare e che, in difetto, si applica comunque l’aliquota ordinaria del 4 per mille e che l’aliquota massima è del 7 per mille;

visto l’art 8 del menzionato decreto legislativo, in base al quale è applicato una detrazione per l’abita-zione principale nella misura di 200.000 Lire = 103,00 €, ma che, a determinate condizioni può essere concessa una detrazione maggiore;

accertato, che giusta l’art. 58, comma 3 del D.Leg. del 15.12.1997, n. 446 la detrazione per l’abitazione principale può essere stabilita fino a concorrenza dell’imposta dovuta, in tale caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contri-buente;

sentita la proposta del Sindaco di fissare la detra-zione per la prima abitazione in Euro 294,00 e quin-di di confermare la detrazione in misura uguale all’anno scorso e di confermare pure l’aliquota ordi-naria del 4,0 per mille;

dopo esauriente dibattito;

ritenuto opportuno approvare la proposta;

in base alla sentenza del Consiglio di Stato, V. Sez., del 30.04.1997, n. 424, secondo il quale l’organo competente a deliberare le aliquote e l’eventuale au-mento della detrazione è il Consiglio comunale;

visto il parere positivo del Segretario comunale sul-la regolarità tecnica e contabile della deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

per alzata di mano, con voti favorevoli 14, contrari 0 ed astenuti 0, su 14 consiglieri presenti e votanti,

1)    di applicare, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota ordinaria: 4,0 per mille,

detrazione per l’abitazione principale: 294,00 €;

2)    di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 100, 3° comma, del vigente T.U.O.C. immediatamente esecutiva.

3)    di dare atto che avverso la presente delibera-zione, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge regionale n. 10/1998, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, può essere presen-tata opposizione alla Giunta comunale e che entro 60 giorni dall'esecutività può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministra-tiva - Sezione Autonoma di Bolzano.