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Edilizia - Sgravio 11,50 - Condizioni
(Aggiornamento del 13/10/2008)
I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2.

Si osserva che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2008;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (4);
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento /reinserimento, ecc.) (5).

Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - ha introdotto all’art. 36-bis, c. 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle previste dall’art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (6).

Di conseguenza, tenendo conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra menzionati avverrà secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro, le aziende attesteranno mediante autodichiarazione, nelle more della realizzazione di un eventuale modello unico di dichiarazione valido nei confronti degli Enti previdenziali interessati (7), la sola assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.

A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio.

Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.
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