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Prospetto informativo disabili per l'anno 2015 - Jobs ACt - Principali novità
(Aggiornamento del 16/01/2016)
1) viene esteso il campo di applicazione delle Legge n. 68/1999 anche alle persone (art. 1, co. 1, L. n. 222/1984) la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2) A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 dell’articolo 3 della cit. Legge n. 68 sui disabili viene abrogato, il quale disponeva che, i datori di lavoro privati che occupavano da 15 a 35 dipendenti erano obbligati ad assumere disabili solo in caso di nuove assunzioni.
3) Dalla stessa data, il medesimo obbligo è altresì soppresso per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

4) Relativamente ai criteri di computo della quota di riserva, l’articolo 4 del provvedimento in argomento – nell’inserire il comma 3-bis all’articolo 4 della Legge n. 68/1999 – ha disposto che i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella suddetta quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, certificata dalle autorità competenti.

5) Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 5 della Legge n. 68 prevede, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, la possibilità di autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione di disabili per quanto concerne i medesimi addetti. Gli stessi datori di lavoro ed enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Abrogata, infine, la previsione normativa contenuta nel comma 2 del cit. articolo 5, nella parte in cui prevede, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60%, la sostituzione della procedura di esonero con un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.

6) Tra le novità apportate dal Decreto Legislativo n. 151/2015rileva l’assunzione dei lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di integrazione lavorativa. In caso di mancata assunzione, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.

7) Ancora, secondo il novellato comma 1 dell’articolo 8 della Legge n. 68/1999, le persone disabili, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico (con compiti di valutazione delle capacità lavorative) annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità
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