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Pratiche - Assunzioni - Consegna copia COOB al dipendente
(Aggiornamento del 07/07/2008)
Comunicazione di assunzione

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attivitą lavorativa copia della comunicazione preventiva effettuata al Centro per l'Impiego, oppure copia del contratto individuale contenente le informazioni gią previste nel decreto legislativo n. 152/1997.

La consegna di uno dei suddetti documenti assolve all'obbligo di cui al citato decreto legislativo (consegna della dichiarazione di assunzione).

DL. 152/1997 Art. 1

Obbligo di informazione

1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, nonche' la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalita' di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.

2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto:
a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;
b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.

3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.

4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, puo' essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
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