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TD - Rinnovi - Contributo aggiuntivo dello 0,50%
(Aggiornamento del 15/09/2019)
Inps circolare 121/2019

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. decreto dignità)[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96[2], introduce misure per favorire il contrasto al precariato e la limitazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.

In particolare, il decreto-legge citato ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, e a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Inoltre, l’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e finanziari derivanti dall’attuazione della predetta misura.

Nello SMAP

1) Per i dipendenti interessati occorre indicare nel nuovo campo nell'archivio dell'inquadramento contributivo del dipendente "Tempo determinato: numero di rinnovi" il numero di rinnovi effettuati (1..10). Per ogni rinnovo la procedura calcolerà uno 0,50 in più.

2) Al momento dell'assunzione deve essere indicato nel campo "Codice assunzione per Unimens/Emens" il valore "1R".

Eventuali arretrati devono essere calcolati manualmente ed inseriti nel cedolino del dipendente interessato nel mese di settembre con le nuove voci. Se il dipendente è stato licenziato occorre comunque creare un flusso uniemens per la trasmissione dell'importo dovuto all'Inps.
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