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Irap - Operai agricoli a tempo determinato
(Aggiornamento del 19/02/2015)
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1.1, come inserito dall’articolo 5, comma 13, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la deduzione di cui al comma 1, lettera a), numero 4), per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si
applica nella misura del 50 per cento anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di
imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Si precisa che la disposizione si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e che la stessa è stata abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 gennaio
2015, n. 4, a decorrere dall’entrata in vigore di tale decreto.


Nello SMAP
Non teniamo conto di tale disposizione
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