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Inail - Addizionale Amianto
(Aggiornamento del 20/01/2013)
ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO (art. 1, commi da 241 a 246
della legge 244/2007, d.m. 30/2011)

La Finanziaria 2008 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Con decreto ministeriale n. 30/2011 è stata disciplinata l’organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio e sono state individuate le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l’addizionale (vedi circolare INAIL n. 32 del 5/5/2011).
Si ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.
Per l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale deve essere calcolata nella misura dell’1,08% sia in regolazione 2012, sia in rata 2013 (Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 100 del 23.10.2012, il relativo d.m. è in corso di emanazione).
Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Istituto entro il 31.12.2012, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore "SI".

Nota bene
Se presente impostare nella base di calcolo deve essere impostato anche nello SMAP nel dettaglio dell'archivio delle posizioni Inail.
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