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Inail - Autoliquidazione - Informazioni generali
(Aggiornamento del 20/01/2013)
Dichiarazione delle retribuzioni

Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

La violazione dell’obbligo di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di €.770,00 (misura ridotta: €.250,00; misura minima: €.125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65).

Dichiarazione delle retribuzioni - casi particolari

1. Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2012, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all’INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "ALPI online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").

2. Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione delle retribuzioni effettive, devono comunque presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica nei casi in cui intendono:

a)pagare il premio in quattro rate per la prima volta, barrando la casella SI relativa alla rateazione prevista dalla legge n. 449/97 e legge n. 144/99
b) chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, che sarà applicata nella misura stabilita dai decreti ministeriali.


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