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Inail - Addizionale fondo amianto
(Aggiornamento del 29/01/2012)
ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO (art. 1, commi da 241 a 246
della legge 244/2007, D.M. 30/2011)

La Finanziaria 2008 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. Con decreto ministeriale n. 30/2011 è stata disciplinata l’organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio e sono state individuate le voci di
tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l’addizionale
(vedi circolare n. 32 del 5/5/2011).

Per l’autoliquidazione 2011/2012 l’addizionale deve essere calcolata nella misura dell’1,03 % sia in regolazione, sia in rata (Determina del Presidente n. 279 del 67/10/2011, il DM è in corso di emanazione).


Nello SMAp

1) Individuare dalla comunicazione Inail quali posizione sono soggette all'addizionale amianto
2) Sul dettaglio della posizione indicare 'Y' nel campo amianto (Archivio datori di lavoro)
3) Rielaborare la denuncia

Se non si vuole rielaborare la denuncia inserire direttamente con il bottone "dettaglio" il valore 1.03 sia in rata che in regolazione nel campo addizionale amianto.


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