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Inail - Autoliquidazione 2011/2012 - Riduzione del presunto: SOLO TELEMATICO
(Aggiornamento del 16/01/2012)
L'articolo 28, comma 6 12 , del D.P.R. n. 1124/1965, stabilisce che il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 16 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli.

Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio "Riduzione presunto" in www.inail.it – Punto Cliente.

L'adozione esclusiva delle modalità telematiche per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte si applica anche al settore marittimo utilizzando il servizio di "Autoliquidazione on line".

Il termine entro cui la comunicazione deve essere presentata è fissato al 16 febbraio, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e al pagamento della prima delle quattro rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.

La comunicazione riguarda soltanto le ditte attive, avendo ad oggetto le retribuzioni presunte su cui calcolare il premio anticipato annuale.

Nello SMAP

Abbiamo lasciato la stampa del modello cartaceo da utilizzare soltanto come promemoria ma non può essere spedito all'INAIL
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