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Credito di imposta e dimissioni dell'avente diritto
(Aggiornamento del 17/10/2010)
Un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 12/10/2010 n. 105


Quesito posto all'Agenzia

La società istante riferisce che a seguito della presentazione dell’istanza di rinnovo (modello R/IAL), il centro Operativo di Pescara ha comunicato la concessione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui all’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008; di seguito, i riferimenti normativi sono effettuati direttamente ai commi da 539 a 548) in misura pari a euro 16.311 per l’anno 2009 ed a euro 13.980 per l’anno 2010, con riferimento alle assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008.

La società istante rappresenta, altresì, che una lavoratrice per la quale ha maturato il diritto a fruire del credito d’imposta in argomento (assunta il 3 dicembre 2008) ha rassegnato le proprie dimissioni il 4 aprile 2010.

Ciò premesso, la società interpellante chiede se, ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa alla conservazione dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di tre anni (ovvero di due anni per le piccole e medie imprese) sia o meno rilevante la circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro agevolato dipenda da cause non riconducibili alla volontà del datore di lavoro e, conseguentemente, se sia legittimo il divieto di fruizione del credito d’imposta maturato e il recupero del credito già utilizzato.
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