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COOB - Lavoro domestico
(Aggiornamento del 01/02/2009)
L'art. 16–bis, della legge n. 2/2009, comma 11, ha abrogato, a partire dal 29 gennaio 2009, l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l’impiego l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l’ultima era intervenuto con l’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006). Tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse all’INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12 impone all’INPS l’onere di trasmettere le comunicazioni semplificate ai centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro, all’INAIL ed alla Prefettura – UTG (per i lavoratori extra comunitari), nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’art. 71 del D.L.vo n. 82/2005. Tale comunicazione assolve a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4 – bis, comma 6, D.L.vo n. 181/2000).

Nostro parere

Fino al 15 marzo ore 19:00 occorre trasmettere il modello UNILAV; successivamente il modello UNIDOM.
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