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Edilizia - Minimale APe Retroattivo
(Aggiornamento del 19/02/2018)
La circolare della CNCC del 7 febbraio 2018 comunica le modalità di calcolo del nuovo minimale APE dovuto a partire da ottobre 2017, in segutio all'accordo del 31 gennaio 2018.

Il nuovo minimale non è dovuto se:

- Il rapporto inizia dopo il 13
- Il rapporto finisce prima del 19
- Se le assenze del mese non sono inferiori a 60 ore

Il nuovo minimale è determinato nelle seguenti misure:

30 euro per ape pari al 2,5%;
34 euro per ape pari al 2,8%
36 euro per ape pari al 3,0%
40 euro per ape pari al 3,3%
42 euro per ape pari al 3,5%
46 euro per ape pari al 3,8%
52 euro per ape pari al 4,3%
58 euro per ape pari al 4,8%

Nello SMAP

Eventualmente occorrerà ricalcolare i cedolini interessati per rideterminare il contributo APE, ma è possibile farlo solo se i cedolini non sono stati consegnati in quanto il contributo APE contribuisce per il 15% al calcolo dell'imponibile previdenziale, per cui variando il contributo varia tutta la parte previdenziale e fiscale del cedolino. Il MUt introdurrà il nuovo limite dal mese di gennaio.

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