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Casse Edili - Trattamento fiscale dal 2012
(Aggiornamento del 29/01/2012)
A partire dal 1 gennaio 2012 le Casse Edili perdono i requisiti per la deducibilità del contributo per assistenza sanitaria a loro versato per cui l'intero contributo (Assistenza sanitaria + Non Assistenza sanitaria) deve essere incluso nell'imponibile fiscale del dipendente.

1) Pertanto il contributo a carico del dipendente non è più deducibile dal 1 gennaio 2012;

2) Del contributo a carico del datore di lavoro la quota parte destinata ad assistenze (sanitaria e non sanitaria) deve essere inclusa nell'imponibile fiscale del dipendente.

Per quanto riguarda il punto 1 siamo intervenuti su tutte le casse edili presenti nello SMAP essendo il trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il punto 2 occorre attendere la circolare delle singole Casse Edili per poter quantificare il contributo da includere nell'imponibile fiscale del dipendente.

Ad oggi sono di nostra conoscenza le circolari delle seguenti casse edili: Asti, Rimini, Gorizia.
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