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CCNL - Legno e arredamento (135) - Previdenza complementare
(Aggiornamento del 29/01/2022)
Previdenza complementare
L’accordo 19 ottobre 2020 per il rinnovo del CCNL 13 dicembre 2016 per i dipendenti dalle aziende dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali ha previsto un incremento della contribuzione al Fondo ARCO a carico delle aziende nella misura complessiva dello 0,20% (rimane invariata l’aliquota a carico dei lavoratori, pari all’1,30%):
- 0,10% a decorrere dal 1° gennaio 2021, per cui l’aliquota a carico delle aziende sarà pari al 2,20%, calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- 0,10% a decorrere dal 1° gennaio 2022, per cui l’aliquota a carico delle aziende sarà pari al 2,30%, calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.
La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.
In ragione del perdurare della crisi di crescita del Fondo viene stabilita, altresì, l’istituzione di un elemento promozionale del welfare previdenziale a titolo di una tantum, pari a 100,00 euro, da erogare a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori in forza alle stesse con contratto a tempo indeterminato al primo giorno di calendario del mese in cui sarà effettuato il versamento. Il conferimento avverrà con le seguenti modalità:
- per i lavoratori iscritti ad ARCO, con la contribuzione del secondo trimestre del 2021 con scadenza 20 luglio 2021;
- per i lavoratori non iscritti a nessun fondo contrattuale, contribuzione destinata esclusivamente ad ARCO, da effettuare con la contribuzione del secondo trimestre del 2021 con scadenza 20 luglio 2021;
- per i lavoratori iscritti ad altri fondi contrattuali con origine da accordi territoriali, nel mese di luglio secondo le modalità definite dai singoli fondi.
Il suddetto contributo rientra pienamente nel trattamento economico complessivo (TEC) definito dal CCNL.
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