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Prontuario contratti - Edilizia - Ind. Laureati e diplomati (Aggiornamento del 15/12/2019) |
Abbiamo codificato per il contratto 91 Industria edile le voci 9883 Ind, laureati 5% 9884 Ind diplomati 8% LAUREATI E DIPLOMATI I laureati in specialità tecniche inerenti all’industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all’industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio. Terminato il periodo di prova: - agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all’art. 45; - agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una maggiorazione dell’otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all’art. 45. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all’impresa, all’atto dell’assunzione o del conseguimento di esso. Nello SMAP: se utilizzate 1) Le voci devono essere inserite dall'operatore nella base di calcolo 1433 - Generalità dei contratti indicando i seguenti valori: - Progressivo (Ultimo progressivo utilizzato +1) - Tipo (ECT) - Elemento contrattuale se spettante - Id 9883 - 9884 - Segno + 2) Devono essere inserite inoltre in "voci per cedolino" del dipendente moltiplicandole per ore/giorni retribuiti |
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