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Prontuario contratti - Autotrasporti e logistica (33) - Attivazione fondo SANILOG
(Aggiornamento del 19/10/2014)

Dal Regolamento del fondo

Articolo 7 Obbligo contributivo aziendale e decorrenza delle prestazioni

7.1 Il Fondo eroga le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa in virtù di un’apposita convenzione stipulata con soggetti terzi, quali le Compagnie di assicurazione. Il Dipendente può beneficiare delle prestazioni assicurative solo se l’Azienda ha
regolarmente versato la contribuzione.

7.2 L’operatività del Fondo coincide con il 15 novembre 2012, data di decorrenza delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate dalle Compagnie di assicurazione.

7.3 Le aziende devono effettuare il versamento dei contributi, entro e non oltre il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno, in rate semestrali anticipate di € 60 per singolo dipendente attivo a quella data. Resta salva la facoltà del Fondo di confermare la presente modalità di versamento nonché prevedere con apposita delibera una modalità di versamento del contributo differente, che potrà andare a sostituire quella indicata al presente articolo, che verrà successivamente comunicata dal Fondo alle aziende.

7.4 L’azienda che ha già aderito al Fondo dovrà, in caso di iscrizione di nuovi dipendenti, versare € 60 per dipendente. La somma suindicata consentirà al dipendente di poter beneficiare della prestazione di assistenza sanitaria integrativa dalla data di assunzione,
senza alcun periodo di carenza contrattuale, secondo le seguenti regole:

- assunzione all’interno del periodo 15 novembre – 14 maggio di ogni anno l’azienda dovrà versare all’atto dell’iscrizione del dipendente € 60 imputabili alla semestralità in corso (15 novembre – 14 maggio);

- assunzione all’interno del periodo 15 maggio – 14 novembre di ogni anno l’azienda dovrà versare all’atto dell’iscrizione del dipendente € 72 imputabili alla semestralità in corso (15 maggio – 14 novembre);

- assunzione all’interno del periodo 15 novembre - 14 maggio di ogni anno, avvenuta successivamente al 31 marzo, coincidente con il primo semestre di copertura assicurativa: l’azienda dovrà versare € 120 per dipendente. Tale somma andrà a
coprire il periodo di copertura assicurativa dalla data di assunzione nonché corrispondere in via anticipata la somma pari ad € 60 che andrà a coprire il periodo di copertura assicurativa dal 15 maggio al 14 novembre, coincidente con il secondo semestre di copertura assicurativa.

Nello SMAP
Occorre attivare la voce per le ditte interessate (o per tutte le ditte che applicano il contratto 33). Dopo l'attivazione la procedura dovrebbe calcolare nelle busta paga di settembre il versamento del 16 ottobre; nelle buste paga di marzo il versamento del 16 aprile; in ogni busta paga il versamento dovuto per i nuovi assunti.

Il versamento transita tramite F24 e UNIEMENS con il codice FSL1.

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