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Prontuario contratti - Autorimesse - Settore noleggio (30) - Rinnovo del 20/6/2013 (Aggiornamento del 07/07/2013) |
Nuovi minini: Luglio 2013; Gennaio 2014; Gennaio 2015 Una tantum : Luglio 2013 periodo gennaio-giugno 2013 Elemento garanzia retributiva L’elemento di garanzia retributiva a decorrere dall’1/1/2013, per i dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2012, sarà elevato ad euro 300,00 lordi, da corrispondere entro il 31/12/2013. Previdenza complementare - ASTRI da luglio 2013 - a carico dell'azienda 2%; - a carico del lavoratore 1%. Polizza sanitaria integrativa A partire dal mese di luglio 2013, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro verrà integrato con un valore pari ad € 8,00 mensile per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, per dodici mensilità Pertanto, a far data dal luglio 2013, l'importo totale obbligatorio a carico del datore di lavoro sarà complessivamente pari ad € 22,00 mensili (€ 264,00 su base annuale). Le Parti si incontreranno con l'attuale Ente erogatore delle prestazioni sanitarie per stabilire le coperture aggiuntive a fronte della maggior contribuzione stabilita. La Polizza è obbligatoria per tutte le aziende cui si applica il presente CCNL e può essere derogata solo in presenza di accordi aziendali già esistenti di miglior favore sul tema; comunque le polizze esistenti, dovranno essere incrementate di un importo equivalente. Ente Bilaterale Nazionale Le Parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni. Le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 2,00 lordi mensili per dodici mensilità, direttamente in busta paga. Il datore di lavoro delle aziende deve comunque garantire al lavoratore le prestazioni ed i servizi che la bilateralità eroga, in considerazione dei fatto che la bilateralità è un diritto contrattuale per ogni lavoratore. Apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni di seguito indicati. La durata massima dell'apprendistato è cosi fissata: - 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie del livello C3; - 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli C1, C2, B3, B2, B1, A2, A1; Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal vigente CCNL, in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue: - nel primo anno: 85% della retribuzione globale; - nel secondo anno: 90% della retribuzione globale; - nel terzo anno: 95% della retribuzione globale. La formazione professionalizzante non potrà essere inferiore a 120 ore annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all'azienda anche on the job, in affiancamento, ecc. |
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