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Prontuario contratti - Lavanderie industriali (250) - Rinnovo del 19/6/2013
(Aggiornamento del 07/07/2013)
1) Nuovi minini: Giugno 2013; Gennaio 2014; Gennaio 2015
2) Incentivo di modulo: Variazione da Giugno 2015
3) Elemento perequativo da erogare nel mese dicembre pari a 120 euro; 200 euro da gennaio 2015
4) Una tantum per il periodo Luglio 2012- Maggio 2013 da erogare nel mese di giugno 20135
5) Nuovo apprendistato professionalizzante

Premio variabile

A sostegno della contrattazione di secondo livello, una quota annua, erogabile con le regole del premio variabile previste dall'art. 8 del CCNL e le modalità definite negli specifici accordi aziendali, nelle seguenti quantità lorde:
- € 198,00 per il 2013;
- € 264,00 per il 2014;
- € 110,00 per il 2015.

Gli importi sono aggiuntivi ai premi già esistenti o sono la base per quelli di nuova definizione. Gli obiettivi a cui legare tali incrementi saranno definiti a livello aziendale e potranno anche essere diversi da quelli già in atto.
Ai lavoratori dipendenti da aziende che non abbiano utilizzato, entro il mese di novembre per il 2013 e per il 2014 ed entro il mese di maggio del 2015, la quota annua destinata alla contrattazione di secondo livello, sarà riconosciuto un elemento salariale aggiuntivo pari agli stessi importi annuali sopra definiti da erogare entro il mese successivo a tale termine ovvero entro dicembre per il 2013 e 2014 ed entro giugno del 2015. In tal caso gli importi lordi sono da considerarsi utili per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti contrattuali e di legge.

Norme per il licenziamento

Le parti, in ottemperanza alle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia, stabiliscono che a decorrere dall’1/1/2013, in tutti i casi di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps una somma pari al 41% del tetto massimale Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Inoltre, a decorrere dall’1/1/2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23/7/1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma precedente è moltiplicato per tre volte.
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