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Prontuario contratti - Festività del 17 marzo - Edilizia
(Aggiornamento del 02/04/2011)
Le Casse Edili hanno reso noto il trattamento economico per la festività del 17 marzo (riportiamo stralci della circolare della Cassa Edile di Milano).


Il Decreto Legge n. 5 del 22 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2011, recante “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011” ha stabilito che - solo per l’anno in corso – il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo al pari delle altre festività nazionali.
Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Trattamento dovuto agli operai, agli apprendisti ed agli impiegati


1. Operai ed apprendisti operai: diritto a non prestare attività lavorativa e corresponsione di 8 ore di retribuzione (9,6 ore per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia), senza le maggiorazioni contributive del 18,50% per ferie e gratifica natalizia e del 4,95% per riposi annui, che non andranno pertanto accantonate presso Cassa Edile. In mancanza della prestazione lavorativa non sono dovute nemmeno le indennità di trasporti e sostitutiva di mensa.

2. Impiegati: diritto a non prestare attività lavorativa e corresponsione dell’ordinaria retribuzione mensile.

3. Lavoratori che presteranno attività lavorativa il 17 marzo 2011: sarà dovuta anche la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. In tal caso agli operai dovranno essere riconosciute anche le maggiorazioni contributive del 18,50% per ferie e gratifica natalizia e del 4,95% per riposi annui che dovranno, quindi, essere accantonate presso Cassa Edile. Questi ultimi elementi saranno da calcolarsi sulla sola retribuzione per le ore lavorate, senza tener conto della maggiorazione per lavoro festivo. Inoltre, agli operai saranno anche dovuti i trattamenti di trasporto e di mensa.

Per i lavoratori dei punti 1) e 2) si ricorda che non sarà dovuto nel mese di novembre 2011 alcun trattamento aggiuntivo relativo alla festività soppressa del 4 novembre.

Nota bene

Nello SMAP occorre utilizzare i seguenti giustificativi:

FGL - Festività goduta in giorno lavorativo
FNG - Festività non goduta

Per quanto concerne il MUT la festività se goduta non viene indicata in nessun dato (in attesa di eventuali modifiche); La Cassa Edile di Bari ha precisato che deve essere sommata in "Ore di assenza giustificata".

Per le ditte in corso di elaborazione non occorre rielaborare le presenze, ma soltanto i cedolini dalle presenze.

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