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Edilizia industria - Malattia pari o inferiore a 6 giorni
(Aggiornamento del 05/12/2009)
CCNL 1/6/2008:

Il comma quindici del c.c.n.l. 20 maggio 2004 è modificato come segue:

"Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'articolo 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio."

Abbiamo adeguato la formula di calcolo della malattia e viene riconsegnata.
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