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Prontuario contratti - Artigianato - Accordo interconfederale del 23/7/2009
(Aggiornamento del 28/08/2009)
L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da uno stato di recessione che accomuna tutti i principali Paesi
del mondo, impone alle parti un'attenta analisi sui rischi connessi all'evoluzione di un quadro economico finora
contrassegnato da un andamento preoccupante dei principali parametri di riferimento.
Le Parti riconoscono in particolare che gli effetti prodotti dalla crisi, in termini di ricorso agli strumenti di sostegno al
reddito, di difficoltà di accesso al credito per le imprese (in specie quelle di dimensioni ridotte), di contrazione della
domanda di beni e servizi interna ed esterna al nostro Paese e di forte involuzione dei mercati finanziari, hanno fatto
registrare nel breve periodo un peggioramento della situazione economica.
In considerazione di quanto sopra le Parti, in attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 21
novembre 2008 e del 22 gennaio 2009, individuano nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei C.C.N.L. per l'anno
2009, da calcolarsi, per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed E.D.R..
Il predetto incremento retributivo verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista sulla base degli accordi sopra
richiamati e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati, sarà effettuata a livello interconfederale.
Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato, anche per l'anno 2009, entro la vigenza dei contratti nazionali
2010-2012.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a
concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.
Ad integrale copertura del periodo 1.1.2009 - 31.12.2009, verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza alla data del 1°
luglio 2009, un importo forfetario una tantum pari a Euro 115 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in
relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Il suddetto importo, sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, sospensioni dal
lavoro, part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della
prestazione lavorativa.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..
L'importo verrà erogato in due rate, pari a 60 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009
e 55 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009.
L'importo una tantum per gli apprendisti in forza alla data del 1° luglio 2009 è quantificato nella misura del 70%
dell'importo di cui sopra ed è, pertanto, pari ad 80 euro, da erogarsi in due rate di pari importo alle stesse date e con
le modalità sopra richiamate.
La Parti confermano l'abrogazione dell'istituto dell'Indennità di vacanza contrattuale.
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