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Prontuario contratti - Giornalisti (FIEG) - Ipotesi di accordo del 27 marzo 2009
(Aggiornamento del 17/05/2009)
Giornalisti

Ipotesi di accordo 27 marzo 2009 per i giornalisti


Parti stipulanti
FIEG e FNSI
Decorrenza e durata
1° aprile 2009 – 31 marzo 2013 (parte normativa)
1° aprile 2009 – 31 marzo 2011 (parte economica)

Sintesi dei contenuti economico-normativi
L'ipotesi in esame, da sottoporre alla valutazione e approvazione degli organismi sindacali e a referendum, dispone:
- l’erogazione di incrementi retributivi con decorrenza 1.4.2009 e 1.6.2010
- modifiche alla disciplina degli scatti di anzianità. In particolare, è previsto che gli scatti, confermati nel 6% di minimo e contingenza e nel limite massimo di 15, maturano i primi tre ogni biennio, e quelli successivi ogni triennio. Gli scatti sono calcolati sui valori di minimo e contingenza in vigore al momento della maturazione e non sono soggetti a rivalutazione. Gli scatti maturati al 31.3.2009 sono congelati in cifra sui valori in atto a tale data e il relativo numero concorre al raggiungimento del numero massimo di 15 scatti maturabili. Le parti, inoltre, hanno concordato che nel periodo 1.6.2009-28.2.2010 non decorre l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali.
- l'applicazione della disciplina generale stabilita dal ccnl anche ai lavoratori dei giornali elettronici, per i quali precedentemente era prevista una specifica normativa nell'allegato N, che è stato abrogato
- modifiche al sistema di classificazione professionale, con l'individuazione di due nuovi profili: redattore esperto (redattore con anzianità di servizio nella qualifica superiore a 8 anni) e redattore senior (redattore esperto con anzianità di servizio nella qualifica superiore a 5 anni)
- modifiche alla disciplina del trasferimento e dei distacchi. E' stabilito, infatti, che il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore, mentre il distacco presso testate dello stesso gruppo – che può essere utilizzato solo per comprovate esigenze produttive, organizzative e sostitutive - non può avere una durata superiore a 24 mesi, salvo diverse intese tra le parti, ed un'eventuale proroga è possibile solo con il consenso del giornalista.
- modifiche alla disciplina del licenziamento nei confronti di lavoratori con qualifica di direttore, condirettore e vicedirettore, con i quali l'azienda può risolvere il rapporto anche in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
- modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale: si stabilisce che ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel limite del 30% dell'orario concordato; a fronte di tali prestazioni è corrisposta una maggiorazione omnicomprensiva del 19% sulla retribuzione oraria; le prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti previsti per il tempo pieno dai lavoratori in part-time verticale, sono compensate con le maggiorazioni stabilite dal ccnl per il lavoro straordinario

Nota bene
Per il nuiovo calcolo degli scatti occorre azzerare il relativo istituto contrattuale e procedere al calcolo manuale degli scatti maturati e spettanti.
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