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Prontuario contratti - Edilizia Artigianato (89) - Rinnovo - Completamento
(Aggiornamento del 05/08/2008)
Verbale di accordo 23 luglio 2008 per il rinnovo del Ccnl 1° ottobre 2004 per le aziende artigiane dell'edilizia

Parti stipulanti
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL
Decorrenza e durata
1° luglio 2008 – 31 dicembre 2011 (parte normativa ed economica)

Sintesi dei contenuti economico-normativi
L’accordo dispone:
- l’erogazione di incrementi retributivi con decorrenza 1.7.2008, 1.1.2009, 1.1.2010, 1.1.2011
- l'incremento dell'indennità di funzione per i quadri, dal 1.10.2008
- l’incremento degli importi degli scatti di anzianità per gli impiegati, a decorrere dal 1.1.2009
- l’incremento delle percentuali utili per il calcolo della retribuzione degli apprendisti (tipologia professionalizzante), dal 1.7.2008
- modifiche alla classificazione dei lavoratori, con l’inserimento di un nuovo profilo operaio nel 5° livello
- modifiche alla disciplina della prova
- modifiche all’orario di lavoro; in particolare sono aumentate le percentuali di maggiorazione già previste dal contratto per il lavoro notturno degli operai
- il miglioramento della disciplina del diritto allo studio, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati
- il miglioramento del trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro per gli operai: sono ridotti da 7 a 6 giorni e da 14 a 12 giorni i periodi di malattia utili a maturare il diritto alle quote di salario previste dal ccnl per le assenze di durata superiore a 3 giorni
- modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato e a tempo parziale
- l'impegno per le imprese, dal 1.1.2009, a comunicare alla Cassa edile territoriale l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro per consentire, attraverso la Scuola edile, lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza
- l'impegno delle parti ad individuare entro il 31.12.2008 i profili per l'apprendistato professionalizzante
- l'estensione agli apprendisti, dal 1.1.2009, del trattamento di CIG per un massimo di 150 ore all'anno. Le relative erogazioni sono corrisposte dalle Casse edili; le imprese che utilizzano lavoratori con contratto di apprendistato devono versare alle Casse un contributo pari allo 1% della retribuzione percepita dall'apprendista
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