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Prontuario contratti - Edilizia Piccola industria (92) - Rinnovo Attenzione
(Aggiornamento del 14/07/2008)
Edilizia - PMI

Accordo 1° luglio 2008 per il rinnovo del c.c.n.l. 11 giugno 2004

Parti stipulanti
ANIEM e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL
Decorrenza e durata
1° giugno 2008 – 31 dicembre 2011 (parte normativa)
1° giugno 2008 – 31 dicembre 2009 (parte economica)

Sintesi dei contenuti economico-normativi
L’accordo dispone:
- l’erogazione di incrementi retributivi con decorrenza 1.6.2008 e 1.1.2009
- l'incremento dell'indennità di funzione per i quadri, dal 1.6.2008
- l'insediamento di una Commissione per la revisione del sistema di classificazione dei lavoratori che dovrà completare i propri lavori entro il 31.12.2008
- modifiche all’orario di lavoro; in particolare sono aumentate le percentuali di maggiorazione già previste dal contratto per il lavoro notturno degli operai
- l’introduzione dell’istituto della reperibilità per gli operai; l’importo dell’indennità è definito dalla contrattazione di secondo livello
- il miglioramento del trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro per gli operai: per le malattie insorte dal 1.6.2008, sono ridotti da 7 a 6 giorni e da 14 a 12 giorni i periodi di malattia utili a maturare il diritto alle quote di salario previste dal ccnl per le assenze di durata superiore a 3 giorni
- la disciplina del contratto a tempo parziale
- modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato
- l'impegno per le imprese, dal 1.1.2009, a comunicare alla Cassa edile territoriale l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro per consentire, attraverso la Scuola edile, lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza
- l'impegno delle parti a individuare entro il 31.12.2008 i profili per l'apprendistato professionalizzante; nel frattempo è confermato che è possibile instaurare rapporti con tale tipologia contrattuale, oltre che con riferimento ai profili di cui all'accordo nazionale 13.12.2005, anche per profili di carattere generale, ancorchè non espressamente previsti nel documento Isfol relativo all'edilizia
- l'estensione agli apprendisti, dal 1.1.2009, del trattamento di CIG per un massimo di 150 ore all'anno. Le relative erogazioni sono corrisposte dalle Casse edili; le imprese che utilizzano lavoratori con contratto di apprendistato devono versare alle Casse un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dall'apprendista.

Attenzione
I nuovi minimi decorrono dal 1 giugno 2008.
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