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Prontuario contratti - Edilizia Industria (91-254) - Rinnovo
(Aggiornamento del 28/06/2008)
Accordo 18 giugno 2008 per il rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 per i dipendenti dalle imprese edili e affini

Parti stipulanti
ANCE e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL
Decorrenza e durata
1° giugno 2008 – 31 dicembre 2011 (parte normativa)
1° giugno 2008 – 31 dicembre 2009 (parte economica)

Sintesi dei contenuti economico-normativi
L’accordo dispone:
- l’erogazione di incrementi retributivi con decorrenza 1.6.2008 e 1.1.2009
- l'incremento dell'indennità di funzione per i quadri, dal 1.6.2008
- l'insediamento di una Commissione per la revisione del sistema di classificazione dei lavoratori che dovrà completare i propri lavori entro il 31.12.2008
- il miglioramento del trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro per gli operai; in particolare sono ridotti da 7 a 6 giorni e da 14 a 12 giorni i periodi di malattia utili a maturare il diritto alle quote di salario previste dal ccnl per le assenze di durata superiore a 3 giorni
- la disciplina del contratto a tempo parziale
- modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato
- l'impegno per le imprese, dal 1.1.2009, a comunicare alla Cassa edile territoriale l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro per consentire, attraverso la Scuola edile, lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza
- l'impegno delle parti a individuare entro il 31.12.2008 i profili per l'apprendistato professionalizzante; nel frattempo è confermato che è possibile instaurare rapporti con tale tipologia contrattuale, oltre che con riferimento ai profili di cui all'accordo nazionale 31.5.2005, anche per profili di carattere generale, ancorché non espressamente previsti nel documento Isfol relativo all'edilizia
- l'estensione agli apprendisti, dal 1.1.2009, del trattamento di CIG per un massimo di 150 ore all'anno. Le relative erogazioni sono corrisposte dalle Casse edili; le imprese che utilizzano lavoratori con contratto di apprendistato devono versare alle Casse un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dall'apprendista.
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