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Riforma del Tfr - Rivalutazione del 2,74% dei periodi pregressi
(Aggiornamento del 08/07/2007)
Per i periodi pregressi non versati al fondo pensione è dovuta la rivalutazione annua del 2,74%. Molti fondi nelle loro circolari chiedono la rivalutazione anche per il mese di giugno versato in luglio che, secondo la nostra interpretazione, non è dovuta e pertanto non abbiamo inserito il calcolo nella procedura.

Secondo la nostra interpretazione la rivalutazione è dovuta solo per i mesi versati in ritardo, ma non per il mese di giugno se viene versato correntemente.

Ad oggi questa nostra interpretazione è suffragata da:

INPS - Circolare nr. 70 per il Versamento dovuto al Fondo Tesoreria;
PREVINDAI - Comunicato del 3 luglio 2007 per i versamenti dovuti al fondo pensione PREVINDAI

Tutte le altre circolari dei fondi pensioni negoziali, comprese le Casse Edili che riprendono la circolare del Prevedi, prevedono il calcolo della rivalutazione su sei mesi (compreso giugno).

Non abbiamo notizie su cosa chiedano banche e assicurazioni.

Pertanto in sede di versamento al singolo fondo dovete tener conto di questa nostra precisazione, in quanto la procedura non ha calcolato la rivalutazione per il mese di giugno.

Nota bene
Per eventuale integrazione dei versamenti dovuti al fondo pensione con la rivalutazione di giugno la procedura per calcolarla effettua il seguente calcolo:

TFR dovuto x (0,0274/12x1 (giugno)) = rivalutazione dovuta

coefficiente =: 2,74 diviso 100 diviso 12 = 0,0022833
Esempio: 1000 x 0,0022833 = 2,28 Rivalutazione dovuta a fronte di 1.000 euro di Tfr versato relativo al mese di giugno



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