Precedente  Sommario  Successiva
Riforma del Tfr - Fondo Tesoreria dell'Inps - Versamento arretrati
(Aggiornamento del 08/07/2007)
Ai fini dell’individuazione dei periodi oggetto di versamento totale o parziale delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS, assume rilievo la data di compilazione dei modelli TFR1/TFR2. Pertanto:

1) per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbiano conferito una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale,relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale; nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari;

2) per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione del TFR2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso. In tal senso devono intendersi le istruzioni riportate nella Parte Seconda della circolare n.70/2007 al punto 4, lett. b. 2); per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una quota di TFR alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale,relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale.

Nota bene

Dopo l'aggiornamento occorre rielaborare i cedolini da "Cedo dip" o "cedo di tutti", per consentire alla procedura di ricalcolare gli arretrati dovuti al fondo tesoreria.

Precedente  Sommario  Successiva