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730 - Conguaglio dei risultati - Importi inferiori a 12 euro
(Aggiornamento del 10/05/2009)
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.

Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.
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