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Consorzi agricoli - Ctr 1,61% (Aggiornamento del 29/01/2022) |
Il comma 222 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l’art. 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo: - assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022; - assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022). A tal fine, oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), è prevista l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato. La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) dell’imponibile contributivo e trova altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. |
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