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Assegno nucleo familiare - Controllo del numero di assegni
(Aggiornamento del 11/12/2005)
Con la circolare n. 106 del 13 maggio 1999 l'Inps ha abrogato il criterio della circolare 270 del 1957, secondo la quale gli assegni familiari non spettavano nella giornata di assenza ingiustificata, anche se il lavoratore ha raggiunto i limiti orari.
"[...]
In merito all’applicazione dell’art. 59 del D.P.R. 30.5. 1955, n. 797 (T.U.A.F.), in caso di assenze ingiustificate sono emerse problematiche che hanno reso necessario un approfondimento dell’argomento, a seguito del quale il Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni ai lavoratori dipendenti ha deliberato, in data 22.3.1999, la modifica del criterio attualmente vigente.

Al riguardo, con circolare n. 270 G.S. del 1°.3.1957, sulla base di criteri indicati dal Comitato Speciale per gli assegni familiari, era stato stabilito che il trattamento di famiglia non competeva per le giornate di assenza ingiustificata, ancorchè fosse stato raggiunto nel periodo di paga il minimo di ore di effettiva occupazione previsto dal citato art. 59 per il conseguimento dell’assegno nella misura intera.

Secondo quanto deliberato dal Comitato Amministratore, al lavoratore, il quale ha raggiunto il minimo di ore prescritte dal sopra indicato art. 59, va comunque riconosciuto il diritto alla prestazione nella misura intera, senza decurtazioni di sorta . [...]"

Occorre modificare il codice indicato sull'archivio dei giustificativi per le assenze ingiustificate da 2 a 3
classificando la giornata come "assenza senza diritto all'assegno". In questo modo la procedura non toglierà queste giornate se il lavoratore ha raggiunto i limiti orari previsti.

Riconsegniamo la documentazione aggiornata.
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