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ANF - Rinnovo della documentazione dipendente Attenzione
(Aggiornamento del 02/06/2019)
Ricordiamo che da quest'anno il dipendente deve inoltrare la domanda direttamente all'INPS e non più al datore di lavoro.

Inps Messaggio 1777/2019

Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Con successivo messaggio n. 1430 del 5/04/2019 sono stati forniti chiarimenti in merito alla presentazione della domanda.

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell’Istituto.

Per gli impiegati del settore agricolo valgono le nuove disposizioni descritte nella citata circolare.

Ai fini della corresponsione dell'ANF sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.

Fino alla pubblicazione dei nuovi livelli reddituali, resi noti annualmente dall’Istituto con la pubblicazione della specifica circolare (cfr. da ultimo la circolare n. 68/2018), sarà possibile inoltrare esclusivamente le domande di ANF per il periodo di riferimento della circolare o per periodi pregressi.
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