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Chiarimenti CU - Lavoro sportivo
(Aggiornamento del 10/03/2024)
1) L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui vengono riportati nei punti 781, 782, 784 e 785 i redditi di lavoro sportivo erogati da altri datori di lavoro, in questa sezione non dovrà essere riportato, il C.F. di tali soggetti.

2) Nella nuova sezione Redditi lavoro sportivo non è previsto un dettaglio riferito ai redditi erogati da altri soggetti. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro che rilascia la CU abbia tenuto conto ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di 15.000 euro anche di redditi erogati da parte di altri soggetti, si chiede conferma che tali importi non dovranno essere riportati nella nuova sezione.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che:
in presenza di somme corrisposte a seguito di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale svolte nell’ambito del lavoro sportivo, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 37 del D.lgs. n. 36 del 2021, stabilisce al comma 1 che l’attività di carattere ammnistrativo-gestionale resa in favore dei soggetti di cui allo stesso comma, può essere oggetto di collaborazioni, al comma 4, viene precisato che tali collaborazioni coordinate e continuative sono regolate, ai fini tributari, dall’articolo 36, comma 6 del predetto decreto Legislativo.

Tanto premesso si ritiene che per tali co.co.co si applica la stessa disciplina prevista per i compensi di lavoro sportivo percepiti nell’area del dilettantismo i quali non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Pertanto non essendoci altri aspetti che richiedono una particolare distinzione si ritiene che i compensi percepiti a seguito di co.co.co. sono indicati nella CU con le medesime modalità di compilazione previste per i compensi di lavoro sportivo percepiti nell’area del dilettantismo, e conseguentemente anche per tali tipologie reddituali è richiesta la compilazione della nuova sezione Reddito lavoro sportivo.
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