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CU - quadro CT
(Aggiornamento del 24/02/2024)
Si informano gli operatori che dallo scorso anno, la verifica sulla corretta presenza o meno del quadro CT sarà effettuato solo in sede di accoglimento della CU, pertanto il relativo controllo non sarà più presente nella procedure software.

Come per le passate annualità, l’elenco dei sostituti d’imposta abilitati alla ricezione telematica dei 730-4 sarà pubblicato nell’area dei sevizi telematici prima dell’apertura del canale telematico per l’invio delle CU 2024.

Pertanto, coloro che negli anni precedenti, in caso di errore erano bloccati dal controllo, ora vedranno scartate le Ceritficazioni Uniche alla ricezione.

IL QUADRO CT VA COMPILATO:
1) i sostituti d'imposta che non hanno presentato, dal 2011, l'apposito Mod. CSO ovvero il Quadro CT con la Certificazione Unica
2) i sostituti che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato,

Sono tenuti ad inviare, entro il 18 marzo 2024 (poiché il 16 marzo cade di sabato) il Quadro CT unitamente alla Certificazione Unica 2024, nel quale il sostituto d'imposta deve indicare l'utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i Modd. 730-4.
Si tratta, pertanto, di sostituti che comunicano per la prima volta i dati richiesti al fine di effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, come conseguenza, ad esempio, di:
-nascita del sostituto nel corso del 2023;
-precedente assenza di dipendenti.

IL QUADRO CT NON VA COMPILATO:
- dai sostituti che intendono variare i dati già comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel o indicazione dell'intermediario) devono essere comunicate obbligatoriamente con il Mod. CSO;
- nei casi di trasmissione della Certificazione Unica per annullamento o per sostituzione di una precedente.

VARIAZIONI
In caso di variazione dell'intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei Mod. 730 (Modd. 730-4), il sostituto d'imposta è tenuto alla comunicazione della predetta variazione tramite Mod. CSO. Qualora il sostituto d'imposta non effettui tale comunicazione e l'intermediario cessato dall'incarico comunichi all'Agenzia l'avvenuta risoluzione del rapporto di delega, lo stesso sostituto viene considerato "in posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, il Mod. CSO" e pertanto è obbligato a compilare il Quadro CT in sede di trasmissione della Certificazione Unica.

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