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CU - Edili - Fondo Sanedil
(Aggiornamento del 02/03/2020)
Abbiamo adeguato l'elaborazione della CU per il settore Edile a quanto previsto alla circolare del Fondo SANEDIL del 26 febbraio 2020.


Oggetto: Certificazione Unica 2020 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil -
diffusione comunicazione.
Con la presente si chiede la diffusione della seguente comunicazione a tutte le Casse Edili del
sistema CNCE.
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Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 665 del 3 maggio 2019, in tema di regime fiscale
e contributivo dei contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario Sanedil, si precisa quanto
segue.
Ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2020, con particolare riguardo alle
contribuzioni sanitarie 2019, da compilare a cura delle imprese e da consegnare al personale
dipendente, si evidenzia che:
- nella sezione “Oneri Deducibili”, al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero
ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il
Fondo Sanedil nell’anno 2019;
- nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducubili”, dovrà inoltre essere indicato il
seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587
Via Giuseppe Antonio Guattani 24
00161 Roma
C.F 96409710587
Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all’Anagrafe dei Fondo
Sanitari, il sostituto di imposta (l’impresa) non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al
lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di € 3.615,20.

Chiarimenti

Nello SMAP il contributo al Fondo SANEDIL è stato incluso, come previsto dalla circolare, nell'imponibile fiscale del dipendente, ma non è stato indicato nel 442 l'importo dei contributi e nel campo 443 il codice fiscale del fondo.

L'eventuale mancata indicazione nel punto 442, come richiesto dalla circolare, comporta soltanto che il dipendente non potrà dedurre eventuali spese sanitarie rimborsate dal Fondo Sanedil di competenza del 2019.

Non essendo stato operativo il Fondo Sanedil nel 2019 la mancata compilazione o la compilazione del campo 442 non sortirà alcun effetto.

Ognuno decida se rielaborare eventuali CU dell'edilizia dopo l'aggiornamento
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