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CU770 - Certificazione dipendenti - Imposta sostitutiva Tfr
(Aggiornamento del 29/01/2017)
Nel punto 920 va riportata l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR maturate in ciascun anno di cui al comma 3
dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 47/2000. In particolare indicare l’importo dell’imposta sostitutiva versata in acconto entro il
giorno 16 del mese di dicembre, e l’importo dell’imposta sostitutiva versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo
a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.
Si precisa che il punto 920 va sempre compilato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente
dall’erogazione di somme da indicare nel punto 801.
In caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero
in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore
dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il presente punto va compilato relativamente
alla certificazione intestata a ciuascun erede.
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