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Riforma del Tfr - Contributo di solidarietà del 10%
(Aggiornamento del 03/07/2007)
Con circolare nr 98 del 2/luglio/2007 l'Inps ha impartito le seguenti istruzioni:

1) Per il versamento del contributo di solidarietà del 10%, dovuto sulle somme e contributi a carico del datore di lavoro, versate o accantonate per finalità di previdenza complementare di cui all’articolo 1 del D.LGS. n. 252/2005, le aziende continueranno ad utilizzare i codici già esistenti dei quadri B-C del modello DM10:

* M900, che assume il nuovo significato di “contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS;
* M940, che assume il nuovo significato di “contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.

2) Per il versamento del contributo del 10% dovuto su contributi e somme accantonate dal datore di lavoro sotto qualsiasi forma a Casse, Gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali per finalità diverse da quelle della previdenza complementare, dovranno essere utilizzati i codici di nuova istituzione dei quadri B-C del modello DM10:

· “M980”, avente il significato di “contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd. complementare per la generalità dei lavoratori” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS;

· “M990”, avente il significato di “contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd complementare per dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.

In corrispondenza dei suddetti codici andranno esposti il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto. Nessun dato dovrà essere indicato nella casella “giornate”.

I datori di lavoro si atterranno alle indicazioni di cui sopra concernenti la nuova esposizione dei contributi, con la prima denuncia utile e, comunque non oltre il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

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