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Prontuario contributi - Fis aziende Artigianato (Aggiornamento del 18/09/2016) |
Campo di applicazione Le aziende che devono aderire ad EBNA ed FSBA sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS CSC 4, e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali. Il contributo dovuto è unitario e dà diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle prestazioni ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese. Il contributo è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che pratichino lavoro a tempo pieno che parziale. Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNL dell’edilizia in quanto organizzate in altri fondi. Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015 Si tratta di quelle imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, le quali siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti soggetti a Cigs; ecc.). |
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