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Cedolino Esonero 50% ctr c/dip - Rientro dalla maternità obbligatoria - Chiarimenti
(Aggiornamento del 02/10/2022)
Domanda
a Circolare al punto 6) cita che tale esonero da comunque diritto all'applicazione dell'esonero dello 0,80% (che poi sarà il 2% quando uscirà la circolare), dice testualmente: "la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% ...sulla quota di contribuzione RESIDUA a carico della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 0,8% punti percentuali" ad esempio una lavoratrice è rientrata dalla maternità obbligatoria a FEBBRAIO 2022 riprendendo effettivamente il lavoro, da FEBBRAIO 2022 a SETTEMBRE 2022 ha versato l'aliquota piena e goduto dell'esonero dello 0,80% (che poi sarà del 2% da luglio in avanti), siccome dal tenore della circolare l'esonero va calcolato dopo la RIDUZIONE CONTRIBUTIVA che andrà recuperata a credito con i codici L558 O L559 a seconda dei mesi interessati, si avrebbe una riduzione dell'esonero 0,80% (poi 2%) già fruito, come si andrebbe a versare questo DEBITO? a diretto scomputo del credito spettante da L558/L559? oppure uscirà un nuovo codice specifico per questa differenza?

Risposta

SI CONFERMA CHE LA CUMULABILITÀ CON LO 0,8% (E POI IL 2%) SIA DA INTERPRETARE NEL SENSO CHE TALI RIDUZIONI SIANO COMUNQUE APPLICABILI SULL'INTERO AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DIPENDENTE. PERTANTO, SE LA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA LAVORATRICE È 100, LA RIDUZIONE PER RIENTRO MATERNITÀ VALE 50, MENTRE LA RIDUZIONE 0,8/2% DELL'ALIQUOTA SI APPLICA COMUNQUE SULL'INTERA CONTRIBUZIONE DOVUTA (CIOÈ SU 100 E NON SU 50). L’ESPRESSIONE “QUOTA DI CONTRIBUZIONE RESIDUA" UTILIZZATA NELLA CIRCOLARE VA INTESA QUINDI NEL SENSO CHE ESISTE ANCORA DELLA CONTRIBUZIONE CHE PUÒ ESSERE USATA PER APPLICARE LA RIDUZIONE DELLO 0,8/2% SULLA INTERA CONTRIBUZIONE A CARICO DIPENDENTE.
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