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Aspi - Contributo per licenziamento
(Aggiornamento del 05/10/2014)
Abbiamo introdotto il calcolo della voce 8346 (ASPI - Contributo per licenziamento) secondo le modalità previste dalla circolare Inps 44/2013.

Come noto restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni di rapporti di lavoro conseguenti a:

1) dimissioni del lavoratore (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
2) risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle raggiunte nell’ambito della procedura di conciliazione dei licenziamenti presso la DTL, nonché di quelle derivanti da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici);
3) decesso del lavoratore;
4) licenziamento collettivo, intervenuto entro il 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità;
5) limitatamente al triennio 2013 - 2015, licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL, e le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
6)accordi sindacali nell’ambito di procedure di mobilità o di riduzione di personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di categoria (trattasi della procedura di "prepensionamento" a totale carico azienda dei lavoratori prossimi alla pensione, di
cui all’art. 4, commi 1 - 7, della legge n. 92/2012).

Nota bene
Nello SMAP escludiamo dal calcolo solo quei licenziamenti per i quali l'operatore ha inserito come motivo del licenziamento il codice 6 (Dimissioni) e il codice 18 (decesso). Il contributo viene calcolato in tutti gli altri casi.

Se il contributo non è dovuto è sufficiente cancellare la voce dopo la prima elaborazione.
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