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Bonus Incapienti - Restituzione
(Aggiornamento del 07/01/2008)
Con le ultime specifiche tecniche l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il codice tributo "1650" può essere esposto sia a Debito che a Credito, pertanto riteniamo che anche l'eventuale restituzione del Bonus da parte del dipendente debba essere versato in F24 con il codice tributo "1650".

Nello SMAP abbiamo completato la codifica della voce 7045 - Bonus restituzione con l'indicazione del codice tributo 1650.
Pertanto in presenza di dipendenti che restituiscono il "Bonus" occorre inserire nel cedolino con la voce 7045 l'importo da trattenere che verrà esposto nella colonna a debito di F24 con il codice tributo 1650.
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